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Super Green pass e quarantene, ecco le nuove regole

Super green pass, una riunione del Consiglio dei ministri

Niente più quarantena per chi ha il vaccino da meno di quattro mesi e per coloro che hanno fatto la dose booster. Inoltre, super Green pass esteso ad ogni ambito di vita, dal lavoro allo svago, obbligatorio ad esempio per treni, bus, metro e tutti gli altri mezzi di trasporto. Ma anche per entrare in alberghi, andare a fiere, impianti sci e tanti altri luoghi di socialità e svago servirà il super Green pass. E infine, prezzi calmierati per le mascherine Ffp2 (che in molti casi diventano obbligatorie). Le misure del Governo per chiudere quest’anno sono ormai pronte, ed è un bene visto che il numero dei contagi è arrivato quasi a 100mila. Una buona notizia è certamente quella che riguarda i prezzi delle mascherine Ffp2, con prezzi che saranno il frutto di specifici accordi tra la struttura commissariale e le farmacie.

LAVORO 

Slitta invece al prossimo Cdm l’ipotesi dell’estensione del Super green pass a tutti i lavoratori, un provvedimento da sempre sostenuto dal ministro per la funzione pubblica Renato Brunetta, ora anche dal ministro del Lavoro Andrea Orlando, dal ministro della Famiglia, Elena Bonetti (in quota Iv) e dagli stessi governatori. A sollevare dubbi su questa misura, già in cabina di regia, sono stati Lega e Cinque Stelle. Il ministro Giancarlo Giorgetti – pur non escludendo che se ne possa discutere in un prossimo Cdm – avrebbe sottolineato la necessità in caso di portare avanti, di pari passo, anche una presa di responsabilità da parte dello Stato: se si volesse estendere l’obbligo del super pass ai luoghi di lavoro che di fatto diventerebbe un “obbligo vaccinale” per i lavoratori, il ragionamento, lo Stato dovrebbe assumersi la responsabilità per eventuali conseguenze da vaccino ed elencare i “fragili” esenti dall’obbligo.

QUARANTENE

Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso. Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza. 

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